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Carta d'identità

Le nuove disposizioni

 

 
CARTA D’IDENTITA’ – VALIDITA’ TEMPORALE DI DIECI ANNI
 
 
L’art. 31 del Decreto Legge 24 giugno 2008, n. 112 (pubblicato sulla G.U. del 25 giugno 2008), in vigore dal 26.06.2008, ha modificato la validità della carta di identità portandola da cinque a dieci anni.
 
Si verificano quindi queste condizioni:
1.     Le carte d’identità rilasciate a partire dal 26.06.2008 avranno scadenza decennale;
2.     La validità delle carte di identità che riportino come data di scadenza il 26 giugno o una data successiva, è prorogata PER LEGGE di ulteriori 5 anni (es. carta di identità emessa il 27 giugno 2003, riportante come data di scadenza il 26 giugno 2008: è valida fino al 26 giugno 2013). In questi casi la carta è valida indipendentemente dall’apposizione del timbro o dell’apostilla di proroga della validità!
3.     Qualsiasi cittadino in possesso di una carta di identità rilasciata dal 27 giugno 2003 in poi e quindi valida non più per cinque, ma per dieci anni, può chiedere all’ufficio comunale competente di apporre la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D. L. 25/6/2008, n. 112, fino al ………”.
4.     Il comune competente all’apposizione dell’apostilla di proroga è il comune di residenza dell’interessato al momento della richiesta da parte del titolare della carta.
5.     Nel caso in cui il documento sia stato rilasciato da un comune diverso la competenza all’apposizione dell’apostilla è sia del nuovo comune di residenza sia dal comune che l’ha rilasciata.
 
 
 
N.B. : Il certificato di nascita minori (da 0 a 15 anni) non è equiparato ad una carta d’identità, quindi la Questura competente continuerà ad apporre la scadenza quinquennale.
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